Art. 104 c.p.p. — Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare
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L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a disposizione del giudice. (( L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II. ))
Testo in vigore dal 2 aprile 2014 al 3 agosto 2017
