Art. 106 c.p.p.Incompatibilita' della difesa di piu' imputati nello stesso procedimento

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La difesa di piu' imputati puo' essere assunta da un difensore comune, purche' le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. L'autorita' giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilita', la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla. Qualora l'incompatibilita' non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97. Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 25 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art106 · fonte su Normattiva