Art. 116 c.p.p.Copie, estratti e certificati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 2022 al 25 agosto 2024. Leggi il testo vigente →

Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti ((redatti in forma di documento analogico)), ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022 al 25 agosto 2024 · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art116 · fonte su Normattiva