Art. 117 c.p.p.Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

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Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. (( Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci. ))

Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 8 agosto 2009 · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art117 · fonte su Normattiva