Codice di procedura penale

Art. 118 c.p.p. — Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno

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Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria appositamente delegato, puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992

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