Art. 124 c.p.p. — Obbligo di osservanza delle norme processuali
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I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione processuale. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilita' disciplinare.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 1 novembre 2022 · versione 0 su Normattiva