Art. 126 c.p.p.
Assistenza al giudice
Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti. (( Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. ))
Testo vigente dal 1 novembre 2022, tuttora in vigore · versione 280 su Normattiva