Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Applicabilità della forma prevista per le notificazioni successive alla prima notificazione (esecuzione della notificazione mediante consegna al difensore di fiducia) - Asserita lesione del diritto di difesa e del diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa - Omessa descrizione della fattispecie a quo - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 17 del 2005 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 60 del 2005), il quale prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia, nella parte in cui stabilisce che «nella forma prevista possa essere eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio». Il giudice a quo , pur fondando i dubbi di legittimità costituzionale sulla considerazione che la permanenza, tra difensore e assistito, di un rapporto «atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali» è meramente ipotetica, ben potendo tale rapporto venir meno nel corso del procedimento penale, non chiarisce se nel caso di specie questa evenienza si sia verificata, né, eventualmente, quale ne sia stata la causa e, in particolare, se ciò sia dipeso dal comportamento dell'imputato. Il rimettente, inoltre, non fornisce una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato e a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione e senza considerare, in particolare, che la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente. Né il difetto di motivazione può essere colmato dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte. - Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 301/2012; ordinanze nn. 185/2013, 150/2013 e 63/2011. - Sul dovere di informazione e comunicazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, v. la citata sentenza n. 136/2008. - Nel senso che la carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza non può essere colmata dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata ordinanza n. 321/2010.
sentenza 20/2014massima n. 37629 Riguarda ancheart. 2 d.l. 17/2005
Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione degli atti successivi al primo mediante consegna di copia al difensore di fiducia - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per incompetenza del giudice remittente - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8- bis , del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per incompetenza del giudice remittente. Premesso che il principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale implica che nel primo possano avere rilievo soltanto vizi macroscopici del secondo, rilevabili ictu oculi e tali da far ritenere la sicura invalidità di quest'ultimo, nella specie è stata eccepita non una incompetenza in senso proprio del giudice a quo , ma un difetto di attribuzione, in quanto la cognizione del procedimento spetterebbe ugualmente al giudice remittente, ma in composizione collegiale e non monocratica. Peraltro, posto che la violazione delle norme in materia di attribuzione può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, entro l'udienza preliminare, o, se quest'ultima manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. e quindi subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (art. 33- quinquies , cod. proc. pen.), e poiché il processo principale è stato sospeso a causa dell'incidente di costituzionalità prima che fosse scaduto il termine utile per la rilevazione (previa eventuale eccezione di parte) del vizio concernente l'attribuzione del procedimento, non si può ritenere sin d'ora insanabilmente viziato il giudizio a quo , sostituendo la valutazione della Corte all'iniziativa delle parti e comunque alla decisione che il giudice del processo principale riterrà di dover adottare. - Sull'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto al giudizio principale, v. citate, sentenze n. 27/2006 e n. 279/2007 (recte : ordinanze) .
Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione degli atti successivi al primo e, in particolare, del decreto di citazione a giudizio - Esecuzione mediante consegna di copia al difensore di fiducia - Denunciata lesione del diritto di difesa nonché del diritto dell'imputato ad essere informato della natura delle accuse a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8- bis , del codice di procedura penale (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), sollevata, in riferimento agli artt. 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, relativamente alla parte in cui in cui prevede, nei confronti dell'imputato non detenuto, che la notificazione di tutti gli atti processuali successivi al primo, e quindi anche del decreto di citazione a giudizio, sia eseguita presso il difensore di fiducia. La norma censurata si ispira all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici. A tal fine valorizzando il rapporto fiduciario tra l'imputato ed il suo difensore, fermo restando che il primo atto del procedimento deve essere notificato comunque nelle forme ordinarie. Tale scelta non è lesiva dei diritti dell'imputato, in quanto la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa, ben potendo richiedere un minimo di cooperazione al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità di rifiutare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen., accetti di riceverle e si accolli pertanto l'onere di mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente. Resta in ogni caso aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica degli atti sia per iniziativa del difensore, il quale può dichiarare all'autorità procedente di non accettare la notificazione, sia per iniziativa dell'imputato, che può eleggere domicilio nella sua dimora abituale, determinando in tal modo l'inapplicabilità della norma censurata. - Sulla compatibilità tra le presunzioni legali di conoscenza e le garanzie di difesa, v., citata, sentenza n. 211/1991.
Notificazioni (in materia penale) - Notificazione eseguita da ufficiale giudiziario perfezionata con invio di raccomandata - Mancato recapito della raccomandata - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per le notificazioni a mezzo posta - Estensibilita', in via di interpretazione, della norma di riferimento (art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 8 del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disciplina l'ipotesi della notificazione, in caso di mancato recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario. Il giudice rimettente, infatti, puo' fare diretta applicazione della disciplina dettata in materia di notificazioni a mezzo posta dall'art. 8, commi terzo e quarto della legge 20 novembre 1982, n. 890, avendo egli stesso ritenuto, in base a premessa interpretativa non manifestamente implausibile, che tale disciplina, per il caso di mancato recapito del piego, si applichi per intero - per essere del tutto compatibile - anche alla comunicazione a mezzo raccomandata prevista dal denunziato art. 157, comma 8, del codice di procedura penale.