Art. 159 c.p.p.Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita'

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Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, ((l'autorita' giudiziaria)) dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, ((l'autorita' giudiziaria)) emette decreto di irreperibilita' con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991 al 30 dicembre 2022 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art159 · fonte su Normattiva