Art. 178 c.p.p.Nullita' di ordine generale

E' sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:

  • a)le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
  • b)l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
  • c)l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonche' la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art178 · fonte su Normattiva