Art. 209 c.p.p.
Regole per l'esame
All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se e' esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne e' fatta menzione nel verbale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva