Art. 209 c.p.p.Regole per l'esame

All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se e' esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne e' fatta menzione nel verbale.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art209 · fonte su Normattiva