Art. 229 c.p.p. — Comunicazioni relative alle operazioni peritali
Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva