Art. 233 c.p.p. — Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
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Quando non e' stata disposta perizia, ciascuna parte puo' nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia' nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta' previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 18 gennaio 2001 · versione 0 su Normattiva