Art. 24 c.p.p.Decisioni del giudice di appello sulla competenza

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Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purche', in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 13 maggio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art24 · fonte su Normattiva