Art. 248 c.p.p. — Richiesta di consegna
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Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorita' giudiziaria puo' invitare a consegnarla. Se la cosa e' presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorita' giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l'autorita' giudiziaria procede a perquisizione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva