Art. 296 c.p.p.L a t i t a n z a

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024. Leggi il testo vigente →

E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. ((La latitanza e' dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volonta' di sottrarvisi.)) Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al difensore. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e' stata dichiarata. La qualita' di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento e' stato emesso. (( Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza e' eseguito, se il processo e' in corso, all'imputato e' comunicata la data dell'udienza successiva. )) Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024 · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art296 · fonte su Normattiva