Art. 315 c.p.p.Procedimento per la riparazione

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La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione e' stato pronunciato. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire cento milioni. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 gennaio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art315 · fonte su Normattiva