Art. 317 c.p.p. — Forma del provvedimento. Competenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →
Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile e' emesso con ordinanza del giudice che procede. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non e' piu' soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili e' eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato puo' proporre incidente di esecuzione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva