Art. 38 c.p.p.Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

La dichiarazione di ricusazione puo' essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione puo' essere proposta entro tre giorni. Se la causa e' sorta o e' divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove e' proposta con atto scritto ed e' presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione e' depositata nella cancelleria dell'ufficio cui e' addetto il giudice ricusato. La dichiarazione, quando non e' fatta personalmente dall'interessato, puo' essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilita', i motivi della ricusazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art38 · fonte su Normattiva