Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Azione e difesa (diritti di) - In genere - Diritti dell'imputato - Diritto a difendersi provando, rinunciando ad amnistia e prescrizione - Estensione dello stesso diritto alla persona indagata - Esclusione - Necessità comunque di tutelare la sua reputazione da provvedimenti di archiviazione lesivi (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, a fronte di una richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato, sia omesso l'avviso da parte del PM alla persona indagata e alla persona offesa; necessità di predisporre rimedi processuali a fronte di provvedimenti di archiviazione che indugino in apprezzamenti sulla fondatezza della notitia criminis, a tutela della reputazione della persona interessata). (Classif. 031001).
La ratio essenziale del diritto costituzionale dell’imputato di rinunciare all’amnistia e alla prescrizione riposa sulla necessità di consentirgli di tutelare il proprio onore e la propria reputazione contro il pregiudizio rappresentato da un’accusa formalizzata nei suoi confronti. (Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43106; S. 318/1992 - mass. 18566).Non può riconoscersi in via generale alla persona sottoposta a indagini la titolarità di un diritto costituzionale di “difendersi provando”, ossia ad un accertamento negativo su qualsiasi notitia criminis che la riguardi. Il diritto alla prova può fisiologicamente esercitarsi nell’ambito del processo, in cui si dispiegano tutti i diritti e le garanzie difensive riconosciute all’imputato dal codice di procedura penale, e prima ancora dalla Costituzione, senza però che questo possa obbligare il PM, e poi lo stesso GIP, a provocare l’instaurazione di un processo, al solo fine di poter dimostrare l’infondatezza della notitia criminis, essendo il processo penale una risorsa scarsa, che implica costi ingenti a carico di tutte le persone coinvolte, in termini materiali ed esistenziali, oltre che oneri economici importanti per l’intera collettività. (Precedente: S. 149/2022 - mass. 44927)Il diritto a rinunciare alla prescrizione deve essere rettamente inteso come diritto a difendersi “nel giudizio” contro un’accusa già formulata dal pubblico ministero, al fine di vedere riconosciuta nel merito l’infondatezza di tale accusa; ma non implica anche che si debba derivare dai principi costituzionali un generale diritto “al giudizio”, ossia un diritto a che sia instaurato un processo nel quale l’interessato sia posto in condizioni di dimostrare l’infondatezza di qualsiasi notitia criminis che lo riguarda. Da ciò deriva, altresì, l’insussistenza di un vincolo costituzionale nel senso della necessaria previsione di un obbligo, a carico del pubblico ministero, di avvisare la persona sottoposta alle indagini della richiesta di archiviazione per prescrizione formulata nei suoi confronti perché questa possa rinunciare alla prescrizione. (Precedente: S. 275/1990 - mass. 15861)(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Lecce, sez. seconda penale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il PM debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto. Va negato, in linea di principio, l’esistenza di un diritto costituzionale a rinunciare alla prescrizione in capo alla persona sottoposta alle indagini. La mera iscrizione nel registro indicato, infatti, non implica ancora che il PM abbia effettuato alcun vaglio, per quanto provvisorio, sulla sua fondatezza; parallelamente, il provvedimento di archiviazione costituisce nella sostanza null’altro che un contrarius actus rispetto a quello che determina l’apertura delle indagini preliminari. La sostenibilità costituzionale di tale conclusione riposa sull’assunto secondo cui né dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, né dal provvedimento di archiviazione, debba essere fatta discendere alcuna conseguenza giuridica pregiudizievole per l’interessato. Richieste o decreti di archiviazione per prescrizione che indugino invece in apprezzamenti sulla fondatezza della notitia criminis stessa, perdono, per ciò solo, il carattere di “neutralità” che li dovrebbe caratterizzare, e sono in concreto suscettibili di produrre gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone interessate. In tal caso, i rimedi per la tutela della reputazione non devono comprendere anche la rinuncia alla prescrizione, disponendo l’interessato anzitutto dei mezzi ordinari, a cominciare dalla denuncia e/o querela per calunnia e diffamazione aggravata, sino all’azione aquiliana. Inoltre, tutti gli elementi raccolti dal PM in un’indagine sfociata in un provvedimento di archiviazione debbono sempre essere oggetto di attenta rivalutazione nell’ambito di eventuali diversi procedimenti – civili, penali, amministrativi, disciplinari, contabili, di prevenzione – in cui dovessero essere in seguito utilizzati. Sul piano processuale, infine, i provvedimenti summenzionati, gravemente lesivi dei diritti fondamentali della persona interessata, dovranno essere rimossi attraverso appropriati rimedi, salva, in ipotesi, la responsabilità civile e disciplinare dello stesso magistrato. In proposito assume rilievo il nuovo art. 115-bis cod. proc. pen., che dà attuazione all’art. 4 della direttiva 2016/343/UE sulla presunzione di innocenza; direttiva che, peraltro, anche prima dell’introduzione di tale rimedio, conferiva alla persona indagata un diritto, immediatamente azionabile, a un rimedio effettivo.. Tale diritto non potrebbe comunque essere subordinato alla rinuncia alla prescrizione: la persona sottoposta alle indagini, se non ha in via generale il diritto di rinunciarvi, ha invece il pieno diritto di avvalersene, a tutela anche del suo soggettivo interesse a essere lasciata in pace dalla pretesa punitiva statale, rimasta inattiva per un rilevante lasso di tempo dalla commissione del fatto a lei attribuito; senza che tale legittima scelta comporti la perdita del diritto fondamentale a non essere pubblicamente additato come colpevole in assenza di un accertamento giudiziale).
sentenza 41/2024massima n. 46056 Processo penale - In genere - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato - Possibilità, per il giudice per le indagini preliminari, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell'indagato - Preclusione, in base al diritto vivente - Denunciata violazione dei criteri di delega, nonché dei principi di responsabilità penale e soggezione del giudice soltanto alla legge - Difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, Cost. – dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato. La violazione dell’art. 76 Cost. è prospettata senza alcun confronto con i criteri dettati dalla legge delega in attuazione della quale è stata introdotta la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto; prive di adeguata e autonoma motivazione sono anche le censure riferite agli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost. Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, inoltre, non osta a che la potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale, da provvedimenti di altri giudici o di altri soggetti; il che consente di escludere già in limine, nel caso di specie, che il rimettente possa dolersi del vincolo derivante dalle determinazioni del PM circa l’esercizio dell’azione penale, allo stesso riservate dal sistema processuale vigente. (Precedente: O. 28/2023 – mass. 45400, 45403).
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penale
Processo penale - In genere - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato - Possibilità, per il giudice per le indagini preliminari, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell'indagato - Preclusione, in base al diritto vivente - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, ragionevole durata del processo, personalità della responsabilità penale, proporzionalità e finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47 CDFUE e 14, terzo comma, lett. c), PIDCP – dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato. Laddove il PM abbia richiesto l’archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., ritenendo insussistente o non sufficientemente provato il fatto di reato, è del tutto coerente con il sistema delineato dal legislatore che il GIP non possa dichiarare la non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., che di quel fatto presuppone invece l’avvenuta commissione, e che la parola torni al PM per le determinazioni di sua competenza in quanto titolare dell’azione penale, consentendo così a tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da una pronuncia che è solo parzialmente liberatoria di poter interloquire, contando sullo spatium deliberandi previsto dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. in funzione del pieno esercizio del diritto di difesa. L’effetto di allungamento dei tempi processuali che ne deriva non può, quindi, ritenersi sfornito di ogni legittima ratio giustificativa e per tale ragione non viola i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo. Né sussiste disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di proscioglimento in sede predibattimentale o nel giudizio di legittimità, nelle quali il PM ha già esercitato l’azione penale; né, ancora, tra fatti di particolare tenuità a seconda che il PM proceda ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. o ex art. 408 cod. proc. pen., per la già evidenziata differenza tra le due formule di archiviazione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, infine, il GIP non è affatto tenuto a disporre che sia formulata l’imputazione, ma può restituire gli atti al PM invitandolo a procedere nelle forme dell’art. 411-bis cod. proc. pen., e ove si andasse a giudizio nulla vieterebbe poi al giudice di assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il che esclude sia la violazione dell’art. 3 Cost. per asserita indebita omologazione di fatti di diversa gravità, sia la lesione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., prospettata sotto il profilo dell’applicazione di una pena sproporzionata alla gravità del reato commesso.
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penale
Processo penale - Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Iscrizione nel casellario giudiziale - Omessa previsione - In via subordinata: impugnazione dell'ordinanza di archiviazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Aberratio ictus - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per aberratio ictus e difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Nuoro in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost. - degli artt. 410- bis e 411, comma 1- bis , cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'iscrizione nel casellario giudiziale della ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, e, in via subordinata, dell'art. 411, comma 1- bis , cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione. Il rimettente, anziché formulare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. f ), del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione, censura i predetti articoli del cod. proc. pen., che - tuttavia - nulla dispongono in merito all'iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario giudiziale. Le ulteriori questioni concernenti la omessa previsione dell'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione sono manifestamente irrilevanti, posto che il giudice a quo deve unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sicché dette questioni risultano meramente prospettiche ed eventuali.
Riguarda ancheart. 410-bis Codice di procedura penale
Processo penale - Richiesta di archiviazione - Decisione - Mancata previsione della possibilità di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze per desumerne la prescrizione del reato - Asserita irragionevolezza e arbitrarietà, disparità di trattamento rispetto ad altre cause di estinzione del reato rilevanti ai fini dell’archiviazione, lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 411 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice, in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione, di tener conto delle circostanze attenuanti generiche e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., per desumerne l’intervenuta prescrizione del reato. La soluzione normativa censurata, infatti, si presenta coerente con la natura interlocutoria e sommaria della decisione che il giudice è chiamato ad assumere in tema di archiviazione, essendo questa caratterizzata dal mero controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già finalizzata ad un accertamento sul merito dell’imputazione, con la conseguenza che appare esclusa in tale sede la possibilità per il giudice di compiere apprezzamenti – quali sono tipicamente quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed alla comparazione tra circostanze di segno opposto – che presuppongono una valutazione contenutistica sulle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto criminoso e sulla personalità del suo autore. – Sulla natura interlocutoria e sommaria della decisione in tema di archiviazione, in quanto finalizzata ad un semplice controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non già ad un accertamento sul merito dell’imputazione, v. le richiamate sentenze n. 319 e n. 134/1993, e ordinanze n. 53/2003, n. 59/2001, n. 153/1999, n. 150/1998.