Art. 420-quinquies c.p.p. — Atti urgenti
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Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
- a)se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
- b)se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
- c)in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
- d)se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico ministero. 4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444
Testo vigente dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014 · versione 203 su Normattiva