Art. 420-quinquies c.p.p.Atti urgenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

  • a)se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
  • b)se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
  • c)in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
  • d)se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonche' comunicato al pubblico ministero. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato puo' formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444. 215
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

215

La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

Testo vigente dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022 · versione 209 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art420quinquies · fonte su Normattiva