Art. 430 c.p.p. — Attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore
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Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, puo' compiere attivita' integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 18 gennaio 2001 · versione 0 su Normattiva