Art. 437 c.p.p.Ricorso per cassazione

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Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 4 maggio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art437 · fonte su Normattiva