Art. 48 c.p.p.Decisione

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La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. Il giudice designato dalla corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti gia' compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 novembre 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art48 · fonte su Normattiva