Art. 488 c.p.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale…
ECLI:IT:COST:1972:135 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Pretore di Pieve di Cadore con l'ordinanza del 15 maggio 1963: a) in riferimento all'art. 53, primo e secondo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 488 e 613 del Codice di procedura penale; agli artt. 1 e 4 del D.L.9 aprile 1948, n. 486, e tabella ad esso allegata, con le modificazioni di c…
ECLI:IT:COST:1964:30 · leggi il testo integrale
Fonte: , licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art488 · fonte su Normattiva