Art. 50 c.p.p. — Azione penale
Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. Quando non e' necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale e' esercitata di ufficio. L'esercizio dell'azione penale puo' essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva