Ordinanza n. 222/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1998
dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di
V. G., iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 2 giugno 1998 la Corte di appello di
Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede il potere del
giudice di appello di disporre la trasmissione degli atti al giudice
di primo grado per effetto della dichiarazione di nullità della
sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo ex art.
546, comma 3, cod. proc. pen.;
che il giudice rimettente premette di essere stato investito
dell'appello del pubblico ministero, che con il primo motivo di
impugnazione aveva eccepito la nullità della sentenza con la quale
il Tribunale di Venezia aveva dichiarato non doversi procedere in
ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per
l'omessa indicazione nel dispositivo della causa della
improcedibilità;
che il giudice a quo rileva che, ove venga accertata la nullità
della sentenza per carenza di motivazione, per costante
interpretazione giurisprudenziale della Corte di cassazione il
giudice di appello deve decidere nel merito, sostituendo la propria
pronuncia a quella del giudice di primo grado, in quanto le nullità
della sentenza previste dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. non
sono menzionate dall'art. 604 cod. proc. pen. tra le ipotesi di
nullità per le quali deve essere disposta la trasmissione degli atti
al giudice di primo grado;
che ad avviso del rimettente tale disciplina deve essere
applicata, per identità di ratio, all'ipotesi di incompletezza del
dispositivo, anch'essa presa in considerazione dall'art. 546, comma
3, cod. proc. pen.;
che peraltro, così operando, il giudice di appello dovrebbe in
sostanza procedere ad una correzione del dispositivo, in contrasto
con quanto previsto dall'art. 547 cod. proc. pen., che vieta il
ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali (art.
130 cod. proc. pen.) nel caso in cui ricorrano le ipotesi di nullità
della sentenza contemplate dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.;
che ad avviso del rimettente tale disciplina sarebbe in contrasto
con il principio di ragionevolezza, in quanto imporrebbe al giudice
di appello di decidere nel merito, in luogo di disporre la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Considerato che a definire il quadro normativo su cui si innesta la
questione di legittimità costituzionale oggetto del presente
giudizio concorrono gli artt. 529 cod. proc. pen. (secondo cui, se
manca una condizione di procedibilità, il giudice pronuncia sentenza
di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo), 546,
comma 3, cod. proc. pen. (che tra le cause di nullità della sentenza
contempla le ipotesi in cui manca o è incompleto "nei suoi elementi
essenziali" il dispositivo), 604 e 605 cod. proc. pen. (dai quali si
desume che, fuori dei casi tassativamente previsti di nullità della
sentenza di primo grado che importano l'obbligo di disporre la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado, il giudice di
appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la
sentenza di primo grado), nonché l'art. 547 cod. proc. pen. (che
vieta il ricorso alla procedura della correzione degli errori
materiali nelle ipotesi di nullità della sentenza di cui all'art.
546, comma 3, cod. proc. pen.);
che nel caso di specie si verserebbe appunto, ad avviso del
giudice a quo, in un'ipotesi di nullità della sentenza per mancanza
di un elemento essenziale del dispositivo, per la quale è fatto
divieto al giudice di appello (come a qualsiasi altro giudice) di
ricorrere alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.;
che, secondo il giudice rimettente, il sistema normativo è
connotato da una lacuna che gli precluderebbe di adottare qualsiasi
provvedimento, risultando da un lato impossibile disporre la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado a norma dell'art.
604 cod. proc. pen., in quanto la nullità riscontrata non rientra
tra quelle prese in considerazione dalla predetta norma; dall'altro
essendogli impedito di adottare una pronuncia nel merito, in quanto
ciò equivarrebbe, in sostanza, alla correzione di un errore
materiale, non ammessa dall'art. 547 cod. proc. pen.;
che il giudice a quo non esplicita però le ragioni per le quali
la mancata indicazione della causa di improcedibilità sia
configurabile come difetto di un "elemento essenziale" del
dispositivo, così da rientrare tra le ipotesi di nullità della
sentenza menzionate dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.;
che, in ogni caso, non risulta nemmeno chiarito per quale motivo
l'esercizio del potere-dovere da parte del giudice di appello di
riformare la sentenza impugnata ove ravvisi errori o lacune della
stessa, sanando in tal modo eventuali nullità che la vizino,
equivalga a una correzione di errore materiale, posto che, ciò
facendo, il giudice applicherebbe l'art. 605, comma 1, cod. proc.
pen. e non l'art. 130 dello stesso codice: norma, quest'ultima, che
all'evidenza opera su un terreno diverso rispetto alla prima;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 604 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte