Art. 535 c.p.p.Condanna alle spese

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ((...)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)). Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.

Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 169 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art535 · fonte su Normattiva