Art. 577 c.p.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 9 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
La persona offesa costituita parte civile puo' proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 9 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva