Art. 577 c.p.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46
Testo vigente dal 9 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 151 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46
Testo vigente dal 9 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 151 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122, 577, del codice di procedura penale e 37 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…
ECLI:IT:COST:1995:66 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994. Il Presidente: CAS…
ECLI:IT:COST:1994:28 · leggi il testo integrale
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art577 · fonte su Normattiva
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il…
ECLI:IT:COST:1993:474 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 577 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 3, 77 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993. Il…
ECLI:IT:COST:1993:220 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal…
ECLI:IT:COST:2008:302 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.