Art. 591 c.p.p. — Inammissibilita' dell'impugnazione
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L'impugnazione e' inammissibile:
- a)quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse;
- b)quando il provvedimento non e' impugnabile;
- c)quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;
- d)quando vi e' rinuncia all'impugnazione. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva