Art. 602 c.p.p. — Dibattimento di appello
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Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 1990 · versione 0 su Normattiva