Art. 602 c.p.p.Dibattimento di appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 gennaio 1999 al 26 luglio 2008. Leggi il testo vigente →

Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. ((2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo)) Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 10 ottobre 1990, n. 435 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599."

Testo vigente dal 31 gennaio 1999 al 26 luglio 2008 · versione 96 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art602 · fonte su Normattiva