Art. 396 — Annullamento senza rinvio
Ferme le altre disposizioni dell'articolo 539 del codice di procedura penale, il tribunale supremo militare pronuncia l'annullamento senza rinvio anche se il reato non e' di competenza del giudice militare. In questo caso, ordina che gli atti siano trasmessi alla Autorita' competente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva