Art. 663 c.p.p. — Esecuzione di pene concorrenti
Quando la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4. Il provvedimento del pubblico ministero e' notificato al condannato e al suo difensore.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva