Art. 664 c.p.p. — Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
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Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando cio' non sia espressamente stabilito. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata. I provvedimenti non piu' revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorita' amministrativa competente.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva