Art. 672 c.p.p.Applicazione dell'amnistia e dell'indulto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. Leggi il testo vigente →

Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione provvede senza formalita' con ordinanza notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero e il condannato. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna puo' disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se e' terminata l'esecuzione della pena. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, e' dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio e' subordinata.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art672 · fonte su Normattiva