Art. 694 c.p.p.Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, ((...)). La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero puo' essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, e' condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.

Testo vigente dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 130 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art694 · fonte su Normattiva