Art. 722 c.p.p.Custodia cautelare all'estero

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[1]La custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata nella durata della custodia cautelare, salvo quanto previsto nell'articolo 304 comma 1 lettera a). Quando la custodia cautelare subita all'estero si protrae per un tempo superiore alla meta' dei termini di durata massima della custodia stabiliti nell'articolo 303 comma 1 lettera a), la proroga prevista dall'articolo 305 puo' essere concessa, anche in assenza delle condizioni indicate nel comma 2 di quest'ultimo articolo, sempre che la custodia dell'imputato nel territorio dello Stato sia necessaria per il compimento di attivita' probatorie.

[2]---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/12/1988, n. 304 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 9 giugno 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art722 · fonte su Normattiva