Art. 722 c.p.p.Custodia cautelare all'estero

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Custodia cautelare all'estero La custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4. 139

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

139

La Corte costituzionale con sentenza 8 - 21 luglio 2004, n. 253 (in G.U. 1a s.s. 28/07/2004, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice.

Testo vigente dal 29 luglio 2004 al 31 ottobre 2017 · versione 141 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art722 · fonte su Normattiva