Art. 724 c.p.p. — Procedimento di esecuzione
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Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si puo' dare esecuzione alla rogatoria dell'autorita' straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti di corte d'appello, la stessa e' trasmessa, direttamente dall'autorita' straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorita' giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, ((commi 3-bis e 3-quater)). Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne da' comunicazione al procuratore generale. La corte da' esecuzione alla rogatoria con ordinanza. L'esecuzione della rogatoria e' negata:
- a)se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- b)se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
- c)se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.
Testo vigente dal 21 aprile 2015 al 31 ottobre 2017 · versione 217 su Normattiva