Art. 724 c.p.p. — Procedimento di esecuzione
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Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, non si puo' dare esecuzione alla rogatoria dell'autorita' straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne da' comunicazione al procuratore generale. La corte da' esecuzione alla rogatoria con ordinanza. L'esecuzione della rogatoria e' negata:
- a)se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- b)se il fatto per cui procede l'autorita' straniera non e' previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
- c)se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. (( 5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato))
Testo vigente dal 29 agosto 1993 al 9 ottobre 2001 · versione 48 su Normattiva