Art. 740-ter c.p.p.
(( (Ordine di devoluzione). La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.
Testo vigente dal 15 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 172 su Normattiva