Art. 84 c.p.p.Costituzione del responsabile civile

Chi e' citato come responsabile civile puo' costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilita':

  • a)le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalita' del suo legale rappresentante;
  • b)il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  • c)la sottoscrizione del difensore. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art84 · fonte su Normattiva