Art. 111 codice privacy — Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva