Art. 141 codice privacy — Reclamo al Garante
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L'interessato puo' rivolgersi al Garante:
- a)mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
- b)mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
- c)mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalita' e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva