Art. 141 codice privacyReclamo al Garante

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L'interessato puo' rivolgersi al Garante:

  • a)mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
  • b)mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
  • c)mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalita' e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art141 · fonte su Normattiva