Art. 41 codice privacyRichieste di autorizzazione

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Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non e' tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalita' del trattamento lo giustificano. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita' di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art41 · fonte su Normattiva