Art. 79 codice privacyInformazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

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Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalita' semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' dello stesso organismo o di piu' strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalita' semplificate possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art79 · fonte su Normattiva